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Art. 13
Misure in materia di offerta turistica regionale.
1. Al fine di semplificare i controlli dell'offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti,
è istituito il Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alberghiere ed
extralberghiere, nonché delle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) volto a consentire
l'individuazione della tipologia di struttura ricettiva e l'eventuale classificazione.
2. Il CUSR è obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive in tutte le attività di promozione,
commercializzazione e comunicazione poste in essere anche tramite intermediari, ed è elemento
indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali e per ricevere
contributi regionali.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le associazioni di categoria e gli enti locali interessati, disciplina, con propria deliberazione,
la definizione delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice identificativo da parte
dei Comuni territorialmente competenti e l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui al comma 4.
4. I soggetti di cui al comma 1 che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR o che lo
riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal
Comune competente, da euro cinquecento ad euro mille per ogni attività promossa,
commercializzata o comunicata.
5. Le strutture ricettive e le locazioni brevi sono tenute a dare comunicazione mensile, con specifica
giornaliera, dei movimenti turistici mediante l'applicazione web regionale denominata "Rilevatore
Turistico Regionale" presente all'interno del sito web della Regione Campania.
5 bis. La locazione breve, da chiunque esercitata, si intende svolta in forma imprenditoriale in caso
di destinazione all’attività di più di quattro unità immobiliari.
5 ter. I Comuni istituiscono apposito registro per la tenuta della banca dati delle attività di
locazione breve, conferendo i dati acquisiti attraverso le piattaforme web regionali o nazionali.
5 quater. I soggetti che intendono esercitare attività di locazione breve sono tenuti inoltre, al
rispetto dei seguenti adempimenti:
a) comunicare al Comune, prima dell’inizio dell’attività di locazione, i dati catastali,
l’indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell’alloggio, il nome, il
cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l’indirizzo mail/pec del soggetto che esercita
l’attività;
b) trasmettere al Comune, prima dell’inizio dell’attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza dell’alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;
c) denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
d) comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell’eventuale applicazione
dell’imposta di soggiorno comunale.
5 quinquies. La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi del comma 5 quater, comporta la
sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da cinquecento a duemila euro.
Si pubblica di seguito il testo dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28
(Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), così come risulta modificato dalla
legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul
valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi
dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in
forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.